22 gennaio 1990 in re A./N.). Nella fattispecie il ricorrente rimprovera al pretore di non considerato le risultanze della perizia giudiziaria allestita dall’ing. __________, dalla quale emergono dei difetti nell’opera fornita dall’istante, con particolare riferimento all’esecuzione delle facciate (cfr. risposta alla domanda n. 2). Ora, il fatto per il primo giudice di aver verificato, ancor prima della presenza e consistenza di eventuali di difetti nell’opera, la tempestività della loro notifica, non può essere censurato poichè, come si dirà in seguito, la tempestività della notifica dei difetti è presupposto essenziale affinchè il committente possa far valere le azioni di garanzia.