Costituisce rifiuto arbitrario di un mezzo di prova ai sensi dell’art. 327 lett. e CPC il fatto di ammettere una prova per poi non tenerne conto senza dare una valida e logica giustificazione di tale scelta (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 16). Perché il rifiuto di una prova - rispettivamente la sua mancata presa in considerazione - sia arbitrario, occorre che questa prova sia rilevante e atta a risolvere un fatto controverso. A contrario, il rifiuto di una prova non è arbitrario se questa è manifestamente inefficace o irrilevante ai fini del giudizio (CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re A./N.).