Può corrispondere invece a un’eccezione processuale, di annullabilità; ma non sono dati nemmeno i presupposti dell’art. 143 CPC, sia perché il ricorrente non pretende di aver subito un pregiudizio dalla decisione del giudice, sia perché -soprattutto- egli ha tacitamente tollerato quell’irritualità, nulla osservando al proposito in sede di dibattimento finale (art. 143 cpv. 2 CPC). 5. Secondo l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.