Come rilevato dal ricorrente, il pretore non avrebbe potuto autorizzare le parti a sostituire la loro presenza all’udienza con l’invio di un riassunto scritto (cfr. citazione 30 marzo 1995) trattandosi di un modo di procedere non previsto dalla legge. Sennonché l’argomento ricorsuale non trova comunque accoglimento. Infatti la censura formulata in questa sede dal ricorrente non attiene alla nullità dell’atto, non essendo dati i presupposti dell’art. 142 CPC, in particolare essendo stato garantito il diritto delle parti al contraddittorio. Può corrispondere invece a un’eccezione processuale, di annullabilità;