Sennonchè anche questo modo di operare è irrito: infatti, scopo dell’art. 119 bis CPC è semplicemente quello di facilitare la verbalizzazione delle allegazioni orali delle parti, permettendo la completazione del verbale di udienza con un riassunto scritto; tale facoltà non esime tuttavia la parte dal presenziare all’udienza onde l’applicazione dell’art. 119 bis è possibile solo quando la parte, cui la facilitazione si rivolge, è presente.