Preliminarmente il verbale attesta: “la parte istante non è presente né rappresentata. Essa ha inoltrato alla Pretura le proprie conclusioni scritte che vengono annesse quale parte integrante del presente verbale”. Nella procedura davanti al pretore come istanza unica non esiste la possibilità di presentare conclusioni scritte, a meno che il giudice non autorizzi le parti a procedere in tal senso. Nel caso concreto il pretore, convocando le parti, ha dato loro facoltà “di produrre un riassunto scritto (art. 119 bis CPC) rinunciando alla comparsa” (cfr. citazione 30.3.1995). Sennonchè anche questo modo di operare è irrito: