Nel merito il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver dedotto dalle stesse la prova dell’esistenza di difetti nell’opera fornita e di una loro tempestiva notifica. Ritiene infatti sufficiente a tal fine la generica insoddisfazione espressa dai committenti e la circostanza che la cattiva esecuzione dell’opera era evidente, ossia nota all’esecutore senz’altra comunicazione. Con osservazioni 2 novembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Al dibattimento finale, indetto per il 27 giugno 1995, ha presenziato unicamente la parte convenuta. Preliminarmente il verbale attesta: