Il ricorrente rimprovera al pretore di aver violato norme di diritto procedurale per aver permesso all’istante di produrre un memoriale conclusivo nonostante la sua assenza al dibattimento finale. Egli si duole poi del fatto che il pretore non ha tenuto conto delle risultanze della perizia giudiziaria senza neppure spiegare nella sentenza il motivo di tale omissione. Nel merito il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver dedotto dalle stesse la prova dell’esistenza di difetti nell’opera fornita e di una loro tempestiva notifica.