{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-149_1996-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10666&nX40_KEY=4711543&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fb32bd3320eb39a32ec2ac668e7e22b9"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:07", "Checksum": "e79a2fd4ebde6441f5ae5ca796cc74fb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.149\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDalle risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni testimoniali nonchè da uno scambio di corrispondenza intercorso tra le parti nei mesi di maggio e giugno 1991 (doc. F e G) è emerso che i committenti, parlando del lavoro svolto dall’istante, hanno manifestato, a lavori ultimati, di non essere soddisfatti del risultato.\nIl Tribunale federale, prendendo posizione sulla modalità della notifica dei difetti secondo le norme di legge - notifica per la quale non è prevista una forma particolare - ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione generica che la cosa è difettosa, e ancor meno, come nel caso di specie, che la stessa non è di proprio gradimento. È necessario che ogni difetto che si intende far valere sia indicato in modo esatto così da consentire all’appaltatore la conoscenza dei singoli difetti e della volontà del committente di farli valere, cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Gauch, op.cit., N. 2130).\nA seconda delle circostanze, e per evitare un eccessivo formalismo, la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione contrattuale può risultare implicitamente anche dal fatto per il committente di prevalersi dei diritti di garanzia di cui all’art. 368 CO, sempre però con riferimento a un difetto notificato all’appaltatore (Gauch, op.cit., N. 2134; II CCA 19 dicembre 1994 in re R. e T./P.SA).\nNel caso di specie, la lagnanza dei committenti, o meglio la manifestazione del loro disappunto circa il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale da poter essere considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei principi sopra esposti. Infatti, dal suo contenuto generico, non è dato di sapere quale sia il difetto, peraltro mai neppure sostanziato in causa. In particolare non risulta che il lavoro appaltato consisteva nella preparazione delle facciate della casa, alla quale doveva far seguito il tinteggio come si evince dall’interrogatorio formale dell’istante; oppure se si trattava di un intervento definitivo. A tal fine nulla giova l’offerta di cui al doc. 1. Ma nemmeno la parte convenuta ha ritenuto di formulare al giudice i termini della propria eccezione. All’udienza di contraddittorio del 25 novembre 1993 essa si è infatti limitata a “opporsi” all’istanza, non indicando i motivi di tale suo atteggiamento e rinviando poi il pretore - sic et simpliciter - alle risultanze peritali, in sede di dibattimento finale.\nIn ogni caso, indipendentemente dall’esistenza di difetti nell’opera, non avendo il convenuto fornito la prova di una loro tempestiva notifica, vale la presunzione di accettazione della medesima ai sensi dell’art. 370 cpv. 2 CO con la conseguente perenzione dei diritti di garanzia, compreso quello di ottenere una riduzione della mercede. È pertanto fuori luogo pretendere che il primo giudice abbia deciso arbitrariamente, in particolare ignorando i rilievi peritali. Ne discende che il ricorso, nel quale non sono ravvisabili i titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 18 settembre 1995 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 200.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}