{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-149_1996-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10666&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fb32bd3320eb39a32ec2ac668e7e22b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:05", "Checksum": "cc3c657c125102b077bd2d6e962e09dc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.149\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nCome\nrilevato dal ricorrente, il pretore non avrebbe potuto autorizzare le parti a\nsostituire la loro presenza all’udienza con l’invio di un riassunto scritto\n(cfr. citazione 30 marzo 1995) trattandosi di un modo di procedere non previsto\ndalla legge. Sennonché l’argomento ricorsuale non trova comunque accoglimento.\nInfatti la censura formulata in questa sede dal ricorrente non attiene alla\nnullità dell’atto, non essendo dati i presupposti dell’art. 142 CPC, in\nparticolare essendo stato garantito il diritto delle parti al contraddittorio.\nPuò corrispondere invece a un’eccezione processuale, di annullabilità; ma non\nsono dati nemmeno i presupposti dell’art. 143 CPC, sia perché il ricorrente non\npretende di aver subito un pregiudizio dalla decisione del giudice, sia perché\n-soprattutto- egli ha tacitamente tollerato quell’irritualità, nulla osservando\nal proposito in sede di dibattimento finale (art. 143 cpv. 2 CPC).\n5. Secondo l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.\nIl diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b).\nCostituisce rifiuto arbitrario di un mezzo di prova ai sensi dell’art. 327 lett. e CPC il fatto di ammettere una prova per poi non tenerne conto senza dare una valida e logica giustificazione di tale scelta (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 16).\nPerché il rifiuto di una prova - rispettivamente la sua mancata presa in considerazione - sia arbitrario, occorre che questa prova sia rilevante e atta a risolvere un fatto controverso. A contrario, il rifiuto di una prova non è arbitrario se questa è manifestamente inefficace o irrilevante ai fini del giudizio (CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re A./N.).\nNella fattispecie il ricorrente rimprovera al pretore di non considerato le risultanze della perizia giudiziaria allestita dall’ing. __________, dalla quale emergono dei difetti nell’opera fornita dall’istante, con particolare riferimento all’esecuzione delle facciate (cfr. risposta alla domanda n. 2). Ora, il fatto per il primo giudice di aver verificato, ancor prima della presenza e consistenza di eventuali di difetti nell’opera, la tempestività della loro notifica, non può essere censurato poichè, come si dirà in seguito, la tempestività della notifica dei difetti è presupposto essenziale affinchè il committente possa far valere le azioni di garanzia.\nNe discende che il mancato esame delle risultanze peritali, che il pretore ha implicitamente ritenuto siccome non determinanti ai fini del giudizio, non implica nel caso concreto il rimedio di cassazione invocato dal ricorrente.\n6. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n7. Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La notifica è tempestiva se avviene immedia-tamente dopo la scoperta del difetto (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, 1996, N. 2112 segg.; DTF 107 II 177). Dall’omissione di una tale verifica e del relativo avviso deriva la presunzione della tacita approvazione dell’opera e la liberazione dell’appaltatore da ogni responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 2 CO; Gauch, op.cit., N. 2148 segg.). La mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello alla riduzione della mercede (DTF 64 II 257 segg.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA).\nL’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.; II CCA 25 marzo 1994 in re E.SA e llcc/__________)."}