{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-149_1996-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10666&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fb32bd3320eb39a32ec2ac668e7e22b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:05", "Checksum": "cc3c657c125102b077bd2d6e962e09dc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.149\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 14 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1°settembre 1993 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’587.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel 1990 __________, titolare dell’omonima impresa di costruzioni ad __________, ha concluso con i fratelli __________ e __________, comproprietari di una casa nel Comune di __________, un contratto d’appalto avente per oggetto alcuni lavori, tra i quali l’intonacatura della casa e la sostituzione di davanzali.\nPer le proprie prestazioni __________ ha emesso il 2 agosto 1990 una fattura di complessivi fr. 16’587.- (doc. C), di cui fr. 12’000.- sono stati pagati dai fratelli __________ il 15 ottobre 1990 (doc. E).\nIl 24 dicembre 1992 __________ è deceduto lasciando quale unico erede il fratello __________ (cfr. certificato ereditario 2 marzo 1993).\nCon istanza 1° settembre 1993 __________ ha convenuto in giudizio __________ (cfr. scritto 16 settembre 1993) al fine di ottenere il saldo della fattura, pretesa alla quale questi si è opposto.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto l’assenza della prova di una tempestiva notifica dei difetti lamentati dal convenuto, ha accolto l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver violato norme di diritto procedurale per aver permesso all’istante di produrre un memoriale conclusivo nonostante la sua assenza al dibattimento finale. Egli si duole poi del fatto che il pretore non ha tenuto conto delle risultanze della perizia giudiziaria senza neppure spiegare nella sentenza il motivo di tale omissione. Nel merito il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver dedotto dalle stesse la prova dell’esistenza di difetti nell’opera fornita e di una loro tempestiva notifica. Ritiene infatti sufficiente a tal fine la generica insoddisfazione espressa dai committenti e la circostanza che la cattiva esecuzione dell’opera era evidente, ossia nota all’esecutore senz’altra comunicazione.\nCon osservazioni 2 novembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Al\ndibattimento finale, indetto per il 27 giugno 1995, ha presenziato unicamente\nla parte convenuta. Preliminarmente il verbale attesta: “la parte istante non è\npresente né rappresentata. Essa ha inoltrato alla Pretura le proprie\nconclusioni scritte che vengono annesse quale parte integrante del presente\nverbale”. Nella procedura davanti al pretore come istanza unica non esiste la\npossibilità di presentare conclusioni scritte, a meno che il giudice non\nautorizzi le parti a procedere in tal senso. Nel caso concreto il pretore,\nconvocando le parti, ha dato loro facoltà “di produrre un riassunto scritto (art.\n119 bis CPC) rinunciando alla comparsa” (cfr. citazione 30.3.1995).\nSennonchè anche questo modo di operare è irrito: infatti, scopo dell’art. 119\nbis CPC è semplicemente quello di facilitare la verbalizzazione delle\nallegazioni orali delle parti, permettendo la completazione del verbale di\nudienza con un riassunto scritto; tale facoltà non esime tuttavia la parte dal\npresenziare all’udienza onde l’applicazione dell’art. 119 bis è possibile solo\nquando la parte, cui la facilitazione si rivolge, è presente.\n"}