Comunque, va rilevato che l’art. 107 CPC riconosce al giudice un ampio potere di apprezzamento sulla necessità e opportunità di sospensione del processo in corso (Cocchi/Trezzini, op. cit, ad art. 107, n. 6). 6. Il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, secondo il quale una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove, è stato semplicemente richiamato dalla ricorrente che non ha però evidenziato in che cosa consisterebbe il preteso arbitrio o la pretesa violazione di norme di diritto.