In realtà il richiamo di documenti o di incarti da pubbliche autorità, previsto all’art. 215 CPC, dev’essere eseguito dal giudice in modo tale che le parti e il giudice stesso vengano a conoscenza del contenuto di quegli atti alla stessa stregua di ogni altra risultanza istruttoria: trattandosi di un incarto corrispondente a un’altra vertenza, pendente davanti ad altro giudice, si può considerare che il richiamo debba permetterne la consultazione al momento del dibattimento finale o, almeno, in vista dell’inoltro delle conclusioni di causa. Nel caso concreto, non risulta con chiarezza quando l’incarto richiamato (dalla Seconda Camera civile -n.2596- in re B.L.e llcc.