Ia 11 consid. b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Tuttavia, egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid. 2a e b). In realtà il richiamo di documenti o di incarti da pubbliche autorità, previsto all’art. 215 CPC, dev’essere eseguito dal giudice in modo tale che le parti e il giudice stesso vengano a conoscenza del contenuto di quegli atti alla stessa stregua di ogni altra risultanza istruttoria: