La datrice di lavoro, con lettera 30 luglio 1992, ha contestato la tempestività della disdetta - comunicatale con scritto 27 giugno 1992 - non essendo stato ossequiato il termine legale di preavviso di tre mesi di cui all’art. 335c CO. Con istanza 23 febbraio 1993 __________, che ha effettivamente terminato la sua attività lavorativa presso la ditta __________ il 10 luglio 1992, usufruendo -fino a fine mese- delle vacanze residue di sua spettanza, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’806.70 quale corrispettivo del salario dovutogli per il mese di luglio 1992 e la tredicesima mensilità pro rata temporis.