{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-148_1996-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10664&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "525f2b1e8e10834c09e417e8725128a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.1996 16.1995.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:49", "Checksum": "7b6e5e36353025d120690586837920cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.1996 16.1995.148\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso concreto, non risulta con chiarezza quando l’incarto richiamato (dalla Seconda Camera civile -n.2596- in re B.L.e llcc. c/ B.A. e llcc.) sia stato a disposizione del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, ma tant’è: infatti, le risultanze di quella vertenza, alla data del dibattimento finale della presente causa -così come verificate da questa Camera- non sono atte a comprovare il credito che __________ vanta in questa sede nei confronti di __________. La negligenza imputata al pretore non ha pertanto rilevanza ai fini del ricorso in esame.\nIn particolare dall’incarto richiamato risulta che l’istante è divenuto azionista della società __________, presso la quale si è trasferito, dopo aver lasciato la società ricorrente: ma ciò risale al 9 settembre 1992, quando egli già era attivo presso la nuova datrice di lavoro. Risulta anche che egli, presso la ricorrente, fungesse da capo fabbrica e che egli sapesse effettuare le preparazioni industriali dei singoli prodotti (dispersione e prodotti analoghi): non risulta per contro che la natura delle sue conoscenze rappresentasse un segreto tale da imporgli, anche dopo la fine del rapporto di lavoro, un particolare obbligo di fedeltà, così come prevede l’art. 321a cpv. 4 CO). Lo indica la sua scarsa formazione scolastica e professionale, ma anche l’apparente semplicità delle operazioni di preparazione, basata sull’esecuzione diligente di miscelatura di componenti prefabbricate (teste __________ nella causa II CCA). Può darsi che l’istante, come diversi suoi colleghi di lavoro, si sia trovato -rendendosi più o meno conto della complessità della situazione- coinvolto nella lite sorta fra i fratelli __________, ma, per quanto finora risulta dagli atti di quel processo, il suo ruolo sembra essere tutt’altro che determinante. Né si può sostenere, sui pochi elementi a disposizione, che egli - da solo - sia stato in grado di arrecare un danno alla società __________: quindi, tutto sommato, la conclusione del pretore secondo cui la convenuta non ha provato i presupposti del credito che oppone in compensazione a qualsiasi richiesta dell’istante, non può essere censurata con successo.\nNon torna conto pertanto di esaminare se la convenuta avrebbe\npotuto formulare correttamente la pretesa di compensazione già in sede di contraddittorio e non soltanto in sede di discussione finale.\n5. In sede conclusionale la convenuta ha chiesto al pretore di sospendere la procedura nell’attesa che venisse decisa la causa pendente dinanzi alla II CCA: all’istanza il pretore non ha dato seguito. Il rilievo che ne fa la ricorrente in questa sede non vuol essere impegnativo ai fini del ricorso. Comunque, va rilevato che l’art. 107 CPC riconosce al giudice un ampio potere di apprezzamento sulla necessità e opportunità di sospensione del processo in corso (Cocchi/Trezzini, op. cit, ad art. 107, n. 6).\n6. Il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, secondo il quale una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove, è stato semplicemente richiamato dalla ricorrente che non ha però evidenziato in che cosa consisterebbe il preteso arbitrio o la pretesa violazione di norme di diritto. In particolare non è oggetto del ricorso il tema centrale della disputa di prima sede, ovvero la validità dell’atteggiamento tenuto dal direttore __________ di fronte alla disdetta dell’istante, a dipendenza dei suoi poteri nell’ambito della ditta convenuta.\n7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 19 settembre 1995 __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.\nLa __________ è tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}