{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-148_1996-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10664&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "525f2b1e8e10834c09e417e8725128a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.1996 16.1995.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:49", "Checksum": "7b6e5e36353025d120690586837920cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.1996 16.1995.148\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 settembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 4 settembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 23 febbraio 1993 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’806.70 oltre accessori, nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ in qualità di operaio dal 1° aprile 1977 al 31 luglio 1992, data per la quale ha notificato la disdetta del contratto di lavoro. La datrice di lavoro, con lettera 30 luglio 1992, ha contestato la tempestività della disdetta - comunicatale con scritto 27 giugno 1992 - non essendo stato ossequiato il termine legale di preavviso di tre mesi di cui all’art. 335c CO.\nCon istanza 23 febbraio 1993 __________, che ha effettivamente terminato la sua attività lavorativa presso la ditta __________ il 10 luglio 1992, usufruendo -fino a fine mese- delle vacanze residue di sua spettanza, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’806.70 quale corrispettivo del salario dovutogli per il mese di luglio 1992 e la tredicesima mensilità pro rata temporis. L’istante osserva che la disdetta anticipata del contratto è stata accettata dalla datrice di lavoro e per essa dal suo direttore __________.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la mancata osservanza da parte del lavoratore del termine legale di disdetta, nonché il mancato consenso alla rescissione anticipata del contatto, consenso che peraltro solo l’amministratore unico __________ avrebbe potuto dare e non il direttore __________, non legittimato a rappresentarla. Essa oppone in compensazione alla pretesa dell’istante il danno da questi cagionatole per aver abbandonato anzi tempo il posto di lavoro, e per aver contribuito alla creazione della ditta __________ - presso la quale è andato a lavorare - che svolge attività a lei concorrenziali.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che il direttore della convenuta __________ era legittimato a rappresentarla e vincolarla nelle questioni relative alle assunzioni e licenziamenti del personale, ha concluso all’accordo delle parti circa lo scioglimento anticipato del contratto per il 31 luglio 1992. Non avendo la convenuta provato di aver subito dei danni a dipendenza dell’agire dell’istante, il pretore ha respinto le pretese risarcitorie da questa formulate accogliendo integral-mente l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 settembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e), g) e f) dell’art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera essenzialmente al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita per non essersi pronunciato sulla domanda di risarcimento danni da lei formulata in relazione alla violazione da parte del lavoratore del suo dovere di diligenza e fedeltà sancito dall’art. 321a CO, violazione concretizzatasi con la creazione della ditta __________ che svolge attività concorrenziali utilizzando ricette appartenenti alla convenuta e illecitamente sottratte dall’istante. In particolare, il primo giudice non avrebbe operato correttamente il richiamo di un incarto da altra Camera di questo tribunale.\nCon osservazioni 6 ottobre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.\nIl diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Tuttavia, egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid. 2a e b).\nIn realtà il richiamo di documenti o di incarti da pubbliche autorità, previsto all’art. 215 CPC, dev’essere eseguito dal giudice in modo tale che le parti e il giudice stesso vengano a conoscenza del contenuto di quegli atti alla stessa stregua di ogni altra risultanza istruttoria: trattandosi di un incarto corrispondente a un’altra vertenza, pendente davanti ad altro giudice, si può considerare che il richiamo debba permetterne la consultazione al momento del dibattimento finale o, almeno, in vista dell’inoltro delle conclusioni di causa."}