che la domanda di assunzione di testimoni proposta con l’atto ricorsuale è inammissibile sia perché l’art. 322 CPC - che accorda al giudice la facoltà di ordinare d’ufficio delle prove atte a fondare il proprio convincimento - è del tutto estraneo alla natura di un giudizio di cassazione, sia perché la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione esclude la prova testimoniale già per la prima sede (art. 387 cpv. 3 CPC); che alla controparte che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: