2’600.- mentre contesta di dovere le pigioni da dicembre 1994 a gennaio 1995 avendo l’istante locato l’appartamento a terze persone dal mese di dicembre 1994, locazione che l’istante ammette unicamente a far tempo dal 1° febbraio 1995; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esi-stenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione al quale il convenuto non ha opposto valide eccezioni, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 4’400.-, pari alle pigioni arretrate per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995, non sussistendo per la rimanenza un riconoscimento di debito;