____________________. 7. Alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, in parte già anticipate dal ricorrente restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria