Dalla mancata contestazione di queste poste non si può, come lo pretende l’insorgente, dedurre un comportamento contrario alle regole della buona fede da parte della convenuta per il fatto di essersi opposta al pagamento di una nota d’onorario per un intervento a suo dire mal riuscito. A proposito di questo generico richiamo alle regole della buona fede e dell’abuso di diritto (art. 2 CC), va rilevato che colui che si avvale di tale normativa - pur ammettendo che la stessa va applicata d’ufficio - deve addurre in modo convincente le circostanze che permetterebbero al giudice di applicarla (Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, 1995, p. 55 e 56;