Con il querelato giudizio il primo giudice - basandosi sulla perizia giudiziaria - ha escluso un errore o una negligenza a carico del medico nell’esecuzione dell’intervento controverso. Egli ha nondimeno ridotto l’onorario fatturato dall’istante non avendo quest’ultimo provato l’applicabilità allo stesso del tariffario __________ anzichè quello ticinese. Il giudice di prime cure, riconoscendo all’istante l’onorario calcolato dalla Commissione Blu interpellata dalla convenuta, ha quindi accolto l’istanza limitatamente a fr. 1’835.-. Nel contempo ha respinto la domanda di risarcimemto danni formulata in via riconvezionale dalla convenuta. 3. Con il presente tempestivo gravame il dott.med.