{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-145_1996-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10660&nX40_KEY=4711543&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "505aa42e7acceef843d5022af1fa0002"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.07.1996 16.1995.145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:02", "Checksum": "797b1cae3d896ab5fe317eb633eb04c8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.07.1996 16.1995.145\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso concreto, incombeva quindi all’istante la prova dell’applicabilità del tariffario medico __________ al suo onorario, prova che questi non ha fornito. Infatti, la sua tesi secondo la quale sarebbe applicabile questo tariffario avendo la convenuta scelto di essere operata nel Cantone __________, non può essere condivisa poichè non trova alcun riscontro nelle emergenze processuali. Altrettanto dicasi del riferimento a una prassi generale seguita a livello svizzero e in virtù della quale l’onorario del medico deve essere calcolato sulla base del tariffario in vigore nel Cantone in cui egli esegue l’intervento, prassi peraltro smentita dal parere della Commissione blu (il cui scopo è quello di esaminare all'interno dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino le divergenze insorte tra medici e pazienti: art. 20 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino) secondo la quale sarebbe applicabile il tariffario dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino (doc. D).\nNulla giova, a comprova dell’applicabilità del tariffario, la mancata contestazione da parte della convenuta dell’applicazione di questo stesso tariffario per la fatturazione delle spese sanitarie relative all’intervento al seno e per quella dell’onorario dell’istante per l’intervento all’addome. Dalla mancata contestazione di queste poste non si può, come lo pretende l’insorgente, dedurre un comportamento contrario alle regole della buona fede da parte della convenuta per il fatto di essersi opposta al pagamento di una nota d’onorario per un intervento a suo dire mal riuscito.\nA proposito di questo generico richiamo alle regole della buona fede e dell’abuso di diritto (art. 2 CC), va rilevato che colui che si avvale di tale normativa - pur ammettendo che la stessa va applicata d’ufficio - deve addurre in modo convincente le circostanze che permetterebbero al giudice di applicarla (Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, 1995, p. 55 e 56; Riemer, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 1987, p. 92, n.44).\nNella fattispecie, l’istante non ha fornito elementi sufficienti dai quali dedurre il preteso abuso di diritto della convenuta: né risulta se per l’operazione all’addome l’applicazione delle due diverse tariffe comporterebbe un diverso risultato, né è stato accertato il modo di calcolo di quella seconda nota, dal momento che l’argomento in esame è stato proposto dall’istante soltanto con le conclusioni di causa.\n6. Non avendo l’istante provato l’applicabilità del tariffario __________ alle sue prestazioni professionali, spetta al giudice valutare le stesse riferendosi alla mercede usualmente dovuta (Fellmann, op. cit., n. 396 ad art. 394 CO). A tal fine egli può riferirsi alle tariffe elaborate da associazioni professionali le quali, pur non avendo carattere prettamente vincolante, sono comunque l’espressione di un uso (Fellmann, op. cit., n. 417 ad art. 394 CO; cfr. per analogia l’art. 414 CO Fellmann, op. cit., n. 400 ad art. 394 CO).\nDecisivo per l’esito del\nricorso in esame appare così il fatto che il primo giudice ha stabilito\nl’onorario del medico sulla base di elementi probatori che egli ha competenza\ndi valutare secondo il suo libero apprezzamento (art. 90 CPC). Il giudizio\nimpugnato non può pertanto essere considerato arbitrario e non v’è motivo\nperché debba essere annullato.\nD’altra parte, sul tema della tariffa applicabile, il primo giudice non ha\navuto a disposizione nessun altro elemento di verifica, tenuto conto che le\ninformazioni fornite dal presidente dell’Ordine di medici __________ non sono\ndi nessun aiuto nel caso concreto (comunicazione 20.12.1993 del dott.\n____________________.\n7. Alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, in parte già anticipate dal ricorrente restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}