{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-145_1996-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10660&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "505aa42e7acceef843d5022af1fa0002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.07.1996 16.1995.145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:18:56", "Checksum": "6d769f94cd23c23c66ca5166109f0ed2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.07.1996 16.1995.145\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nla\nsentenza 4 luglio 1995 del Segretario assessore della Pretura della\ngiurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa\ncon istanza 18 settembre 1992 nei\nconfronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’710.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 1’835.- oltre interessi del 5% dal 7 aprile 1992;\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel mese di dicembre 1990 la signora __________ si è sottoposta ad un intervento chirurgico presso la __________. Scopo dell’intervento, eseguito dal dott. med. __________, specialista FMH in __________ e __________, era quello di correggere un inestetismo al seno sinistro provocato da un precedente intervento di tumerectomia (doc. B). Per le proprie prestazioni professionali, limitatamente a quelle relative all’intervento al seno avendo la signora __________ contemporaneamente subito un intervento all’addome regolarmente pagato, il dott. med. __________ ha emesso il 21 dicembre 1990 una nota d’onorario di fr. 3’710.-, importo per l’incasso del quale egli ha promosso nei confronti di __________ un’azione giudiziaria in data 18 settembre 1992.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante sia in considerazione del suo operato, negligente se si tien conto del risultato insoddisfacente dell’intervento dal punto di vista estetico, sia in considerazione delle garanzie fornite dall’istante medesimo in merito alla copertura totale dei costi dell’intervento da parte della sua cassa malati. Per quanto attiene al quantum della pretesa, essa ha contestato l’applicazione da parte dell’istante del tariffario medico __________ anzichè di quello ticinese. La convenuta ha fatto valere in via riconvenzionale una propria pretesa di fr. 3’740.-, di cui fr. 2’000.- a titolo di risarcimento danni e fr. 1’740.- per l’onorario dell’anestesista limitatamente all’intervento al seno.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice - basandosi sulla perizia giudiziaria - ha escluso un errore o una negligenza a carico del medico nell’esecuzione dell’intervento controverso. Egli ha nondimeno ridotto l’onorario fatturato dall’istante non avendo quest’ultimo provato l’applicabilità allo stesso del tariffario __________ anzichè quello ticinese. Il giudice di prime cure, riconoscendo all’istante l’onorario calcolato dalla Commissione Blu interpellata dalla convenuta, ha quindi accolto l’istanza limitatamente a fr. 1’835.-. Nel contempo ha respinto la domanda di risarcimemto danni formulata in via riconvezionale dalla convenuta.\n3. Con il presente tempestivo gravame il dott.med. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con il conseguente integrale accoglimento della sua istanza. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente ritenuto applicabile alla sua prestazione il tariffario ticinese nonostante l’intervento chirurgico sia avvenuto nel Cantone __________, come da scelta della convenuta, e nonostante quest’ultima abbia accettato l’applicazione del tariffario __________ per la fatturazione delle spese sanitarie relative all’intervento all’addome. A mente del ricorrente, con la contestazione oggetto della presente vertenza la convenuta commette un chiaro abuso di diritto che il primo giudice avrebbe dovuto sanzionare con l’integrale accoglimento della sua istanza.\nAl ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa nella concreta fattispecie è unicamente la questione di sapere se l’onorario del medico debba essere calcolato in funzione del tariffario per pazienti in camera semi privata in vigore nel Cantone __________, come da questi sostenuto, oppure secondo il tariffario ticinese come deciso dal primo giudice.\nPacifico il carattere oneroso della prestazione dell’istante.\nTrattandosi di prestazioni di cura medica, è implicito - e ammesso dalla stessa convenuta - che l’onorario deve essere calcolato sulla base delle tariffe di categoria.\nIn caso di controversia sul quantum della mercede, spetta al mandatario l’onere della prova circa gli elementi di calcolo della stessa e la loro accettazione da parte del mandante o quantomeno la loro adeguatezza (Fellmann, Commentario bernese, 1992, n. 439 ad art. 394 CO)."}