Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza non rientrano nella definizione di atti illeciti le violazioni che si ripercuotono sul patrimonio e che, come nella fattispecie, hanno la loro origine in una violazione contrattuale. In simili casi la violazione è sanzionata dalle norme specifiche del contratto che vincola le parti, in via subordinata da quelle generali di cui agli art. 97 segg. CO (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Band II, 1985, p. 37). 8. Anche alla luce di questi motivi il ricorso, nel quale non sono ravvisabili gli estremi del rimedio di cassazione invocato, deve quindi essere respinto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG