Stando così le cose non è possibile rimproverare al pretore una manifesta violazione del diritto sostanziale, né conclusioni contrarie alle risultanze istruttorie. 7. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni basata sull’art. 41 CO, a prescindere dalla sua improponibilità in quanto formulata per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 74, n. 12), il pretore non l’ha a giusta ragione ammessa non essendone dati i presupposti. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza non rientrano nella definizione di atti illeciti le violazioni che si ripercuotono sul patrimonio e che, come nella fattispecie, hanno la loro origine in una violazione contrattuale.