A questo proposito la tesi ricorsuale secondo la quale non vi sarebbe mai stata consegna dell’opera, quindi decorrenza del termine di notifica dei difetti, non può essere condivisa. Infatti, né dalla presenza del bigliettino lasciato dall’istante il 28 novembre 1991 con l’indicazione “lavori non terminati” - il cui scopo dichiarato era quello di impedire l’accesso a terzi - nè dall’accertamento del pretore medesimo secondo il quale non vi sarebbe stata formale consegna dell’opera, non può essere dedotta la mancata ultimazione dei lavori.