A seguito di questa lamentela e al fine di ovviare ai difetti notificati, l’appaltatore si è recato una seconda volta presso il convenuto nell’intento di porre rimedio al risultato insoddisfa-cente del lavoro, dopo di che ha emesso le fatture 30 novembre 1991 di cui chiede il pagamento con la presente azione. Questo secondo intervento dell’istante evidenzia che i lavori di pulizia commissionatigli non potevano ritenersi conclusi prima del 30 novembre 1991. A questo proposito la tesi ricorsuale secondo la quale non vi sarebbe mai stata consegna dell’opera, quindi decorrenza del termine di notifica dei difetti, non può essere condivisa.