cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Gauch, op.cit., N. 2130). 6. Nel caso di specie, al ricevimento della fattura 16 ottobre 1991 (doc. B) il convenuto ha inviato all’istante un fax il 24 ottobre 1991 (doc. C) comunicando che “ i lavori non sono fatti per niente bene”. Questa lagnanza del convenuto, o meglio l’espressione della sua insoddisfazione circa il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale da poter essere considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei principi sopra esposti non potendosi evincere quale sia il difetto lamentato. Per contro, è con lo scritto 6 novembre 1991 (doc.