Per quanto attiene alle modalità di notifica dei difetti, notifica per la quale non è prevista una forma particolare, il Tribunale federale ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione generica che la cosa è difettosa, è necessario che ogni difetto che si intende far valere sia indicato in modo esatto così da consentire all’appaltatore la conoscenza dei singoli difetti e della volontà del committente di farli valere,