3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Controversa nella concreta fattispecie è innanzi tutto la tempestività della notifica dei difetti da parte del committente, questione alla quale il primo giudice ha risposto negativamente facendo risalire la prima notifica allo scritto 27 gennaio 1992 del convenuto, ossia a più di un mese dalla loro scoperta, almeno sulla base della segnalazione di un’inquilina che ha occupato un appartamento il 15 dicembre 1991. Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.