Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver concluso alla tardività della notifica dei difetti nonostante abbia riconosciuto che l’opera medesima non è mai stata consegnata, da qui l’impossibilità della decorrenza del termine di notifica di eventuali difetti. Il ricorrente rimprovera inoltre al pretore di non essersi pronunciato sulla sua domanda di risarcimento danni formulata sulla base dell’art. 41 CO, pretesa che dovrebbe in ogni caso essere compensata con la mercede richiesta da controparte.