{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-144_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10658&nX40_KEY=4711542&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d0536db2d49560d6a64273a6fae0da7"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:20", "Checksum": "ec294b6c96bdcae780a0ee1b974a55aa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.144\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer quanto attiene alle modalità di notifica dei difetti, notifica per la quale non è prevista una forma particolare, il Tribunale federale ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione generica che la cosa è difettosa, è necessario che ogni difetto che si intende far valere sia indicato in modo esatto così da consentire all’appaltatore la conoscenza dei singoli difetti e della volontà del committente di farli valere, cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Gauch, op.cit., N. 2130).\n6. Nel caso di specie, al ricevimento della fattura 16 ottobre 1991 (doc. B) il convenuto ha inviato all’istante un fax il 24 ottobre 1991 (doc. C) comunicando che “ i lavori non sono fatti per niente bene”. Questa lagnanza del convenuto, o meglio l’espressione della sua insoddisfazione circa il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale da poter essere considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei principi sopra esposti non potendosi evincere quale sia il difetto lamentato. Per contro, è con lo scritto 6 novembre 1991 (doc. D) che il committente ha sostanziato il difetto, ossia la presenza sul pavimento di una patina bianca e di impronte di scarpe, manifestando nel contempo la sua intenzione di non pagare la mercede sino ad eliminazione del difetto.\nA seguito di questa lamentela e al fine di ovviare ai difetti notificati, l’appaltatore si è recato una seconda volta presso il convenuto nell’intento di porre rimedio al risultato insoddisfa-cente del lavoro, dopo di che ha emesso le fatture 30 novembre 1991 di cui chiede il pagamento con la presente azione.\nQuesto secondo intervento dell’istante evidenzia che i lavori di pulizia commissionatigli non potevano ritenersi conclusi prima del 30 novembre 1991. A questo proposito la tesi ricorsuale secondo la quale non vi sarebbe mai stata consegna dell’opera, quindi decorrenza del termine di notifica dei difetti, non può essere condivisa. Infatti, né dalla presenza del bigliettino lasciato dall’istante il 28 novembre 1991 con l’indicazione “lavori non terminati” - il cui scopo dichiarato era quello di impedire l’accesso a terzi - nè dall’accertamento del pretore medesimo secondo il quale non vi sarebbe stata formale consegna dell’opera, non può essere dedotta la mancata ultimazione dei lavori. Trattandosi di lavori di pulizia è pacifico che la loro ultimazione deve pur essere ammessa almeno al momento della riconsegna delle chiavi al proprietario, la qual cosa, nel caso di specie, è sicuramente avvenuta al più tardi il 15 dicembre 1991 quando una delle due case è stata data in locazione (cfr. deposizione __________).\nIn considerazione del tipo di difetto lamentato (presenza di macchie bianche sui pavimenti), non solo la sua constatazione poteva essere immediata, ma altrettanto tempestiva doveva essere la notifica all’istante, nel senso che la stessa doveva avvenire attorno allo stesso 15 dicembre 1991 ritenuta la presenza del convenuto alla consegna della casa all’inquilina __________ (teste __________\nLa\ncontestazione del lavoro avvenuta con scritto 17 gennaio 1992 è quindi tardiva;\nné può essere considerata alla stregua di un richiamo della notifica di difetti\ndel 6 novembre 1991 dal momento che a quella segnalazione aveva fatto seguito\nun intervento correttivo nell’impresa.\nStando così le cose non è possibile rimproverare al pretore una manifesta\nviolazione del diritto sostanziale, né conclusioni contrarie alle risultanze\nistruttorie.\n7. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni basata sull’art. 41 CO, a prescindere dalla sua improponibilità in quanto formulata per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 74, n. 12), il pretore non l’ha a giusta ragione ammessa non essendone dati i presupposti. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza non rientrano nella definizione di atti illeciti le violazioni che si ripercuotono sul patrimonio e che, come nella fattispecie, hanno la loro origine in una violazione contrattuale. In simili casi la violazione è sanzionata dalle norme specifiche del contratto che vincola le parti, in via subordinata da quelle generali di cui agli art. 97 segg. CO (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Band II, 1985, p. 37).\n8. Anche alla luce di questi motivi il ricorso, nel quale non sono ravvisabili gli estremi del rimedio di cassazione invocato, deve quindi essere respinto.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 __________ è respinto\n2. Le spese del presente\ngiudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 200.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}