{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-144_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10658&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d0536db2d49560d6a64273a6fae0da7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:40", "Checksum": "9488d84a9c98ca1106e43387699cf020", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.144\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nla\nsentenza 23 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella\ncausa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1992 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’600.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel mese di ottobre 1991 __________, titolare dell’impresa di pulizia “__________ ” di __________, ha effettuato su incarico di __________ la pulizia generale in due case site in Via __________ a __________. A lavori ultimati __________ ha emesso la fattura 16 ottobre 1991 per complessivi fr. 2’600.-. Avendo il committente richiesto una separata fatturazione per le due case e avendo contestato il lavoro svolto, __________ è intervenuto una seconda volta, dopo di che ha allestito due distinte fatture, datate 30 novembre 1991, di pari importo e in sostituzione di quella originaria.\nStante il diniego di pagamento del committente, che ha contestato il lavoro svolto, __________ lo ha convenuto in giudizio con istanza 10 giugno 1992.\nIl convenuto, ribadendo l’esecuzione difettosa dei lavori di pulizia a dipendenza dei quali si sono formate della macchie bianche sui pavimenti trattati dall’istante ha contestato il credito di controparte al quale ha opposto in compensazione una pretesa di risarcimento danni perlomeno di pari importo.\n2. Con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo tardiva la notifica dei difetti da parte del convenuto, con la conseguente accettazione dei lavori di pulizia così come eseguiti dall’istante.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 15 settembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver concluso alla tardività della notifica dei difetti nonostante abbia riconosciuto che l’opera medesima non è mai stata consegnata, da qui l’impossibilità della decorrenza del termine di notifica di eventuali difetti. Il ricorrente rimprovera inoltre al pretore di non essersi pronunciato sulla sua domanda di risarcimento danni formulata sulla base dell’art. 41 CO, pretesa che dovrebbe in ogni caso essere compensata con la mercede richiesta da controparte.\nCon osservazioni 10 ottobre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa nella concreta fattispecie è innanzi tutto la tempestività della notifica dei difetti da parte del committente, questione alla quale il primo giudice ha risposto negativamente facendo risalire la prima notifica allo scritto 27 gennaio 1992 del convenuto, ossia a più di un mese dalla loro scoperta, almeno sulla base della segnalazione di un’inquilina che ha occupato un appartamento il 15 dicembre 1991.\nSecondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La notifica è tempestiva se avviene immedia-tamente dopo la scoperta del difetto (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, 1996, N. 2112 segg.; DTF 107 II 177). Dall’omissione di una tale verifica e del relativo avviso deriva la presunzione della tacita approvazione dell’opera e la liberazione dell’appaltatore da ogni responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 2 CO; Gauch, op.cit., N. 2148 segg.). La mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA).\nL’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.; II CCA 25 marzo 1994 in re E.SA e llcc/B.S.). Secondo il Tribunale federale (DTF 107 II 176) si può pretendere che il committente segnali i difetti non appena sia in grado di identificarli e descriverli."}