compiuti (istanza e citazione al contraddittorio); che, a titolo abbondanziale, si osserva che nel processo - in applicazione dell’art. 8 CC - gli istanti dovranno provare l’eventuale agire illecito di controparte, così come l’esistenza e la consistenza del preteso danno; Per i quali motivi, visti per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG pronuncia: 1. Nella causa inc.no. 1-1995 della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona sono dichiarati nulli tutti gli atti processuali successivi all’inoltro dell’istanza. § Gli atti sono ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui ai considerandi. 2. Non si prelevano tasse nè spese. 3.