{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-143_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10654&nX40_KEY=4711542&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1eb4b47817c226a24fddeddbb83b1551"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:19", "Checksum": "56142541031e823900ee69ff25c72355", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 1995 presentato da\nla sentenza 3 agosto 1995 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 novembre 1994 da\ncon la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 500.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 350.-,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);\nche il __________ gode della capacità di essere parte in un processo avendo personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. l LOC riserva all’assemblea comunale - rispettivamente al consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle procedure provvisionali, delle cause possessorie e di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);\nche la controversia in esame, basata su una pretesa di risarcimento danni, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della LOC;\nche in concreto, manca dagli atti del processo la prova che il Consiglio comunale di ____________________ abbia autorizzato il __________ a stare in lite;\nche la risoluzione municipale richiamata dal primo giudice costituisce semplicemente una procura atta a legittimare l’avv. __________ e __________ a rappresentare il __________ dinanzi al giudice di pace;\nche il ricorso, così come tutti gli atti successivi all’inoltro dell’istanza compresa la sentenza qui impugnata, sono pertanto nulli in quanto compiuti o indirizzati ad una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);\nche gli atti vanno così\nritornati al giudice di pace (CCC 8 novembre 1994 in re Z./__________) affinchè\nabbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti validi sino ad ora\ncompiuti (istanza e citazione al contraddittorio);\nche, a titolo abbondanziale, si osserva che nel processo - in applicazione dell’art.\n8 CC - gli istanti dovranno provare l’eventuale agire illecito di controparte,\ncosì come l’esistenza e la consistenza del preteso danno;\nPer i quali motivi,\nvisti per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Nella causa inc.no. 1-1995 della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona sono dichiarati nulli tutti gli atti processuali successivi all’inoltro dell’istanza.\n§ Gli atti sono ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui\nai considerandi.\n2. Non si prelevano tasse nè spese.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellizona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}