considerando n.8). 8. Tardiva, in quanto proposta per la prima volta in sede ricorsuale, è pure la censura secondo la quale non vi sarebbe la prova che il versamento litigioso, operato dalla convenuta mediante bonifico bancario del 30 dicembre 1993, si riferirebbe alla tredicesima. Ne discende che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dall’insorgente, deve essere confermato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 settembre 1995 ____________________ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.