1 LEF, che effettivamente contempla nelle eccezioni proponibili dall’escusso quella del pagamento dopo l’emanazione del titolo esecutivo, nonostante abbia percepito l’importo litigioso prima ancora di dare avvio alla procedura esecutiva. Infatti, nella sentenza pretorile 25 aprile 1994, su questo punto confermata dalla seconda istanza, il riconoscimento all’istante dell’importo di fr. 2’711.80 a titolo di tredicesima mensilità era subordinato al fatto - incerto- che il pagamento non fosse nel frattempo intervenuto (cfr. considerando n.8).