In tal modo il ricorso finisce per costituire abuso di diritto. L’abuso di diritto, rilevabile d’ufficio in ogni stadio della proce-dura (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 335), si realizza nel caso concreto nel fatto che l’istante persista nell’evocare il significato letterale dell’art. 81 cpv. 1 LEF, che effettivamente contempla nelle eccezioni proponibili dall’escusso quella del pagamento dopo l’emanazione del titolo esecutivo, nonostante abbia percepito l’importo litigioso prima ancora di dare avvio alla procedura esecutiva.