304.70, corrispondente agli oneri sociali, e considerando l’avvenuta compensazione con il credito della convenuta a titolo di ripetibili di fr. 1’500.-, si deve concludere che la convenuta ha provato di aver effettivamente soluto il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi di mora riconosciuti a favore di quest’ultimo. 7. In questa sede, il ricorrente non sostiene che controparte avrebbe omesso il versamento litigioso, ma incentra la sua censura sul fatto che comunque esso sarebbe avvenuto prima dell’emanazione della sentenza da parte della Seconda Camera civile. In tal modo il ricorso finisce per costituire abuso di diritto.