l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata. Nella concreta fattispecie, la sentenza 5 luglio 1994 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, prodotta dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, costituisce un valido titolo esecutivo. 6. Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF di fronte ad un titolo esecutivo l’opposizione deve essere rigettata a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza.