4’112.60), dedotti gli oneri sociali (fr. 304.70) che la convenuta si è impegnata a versare direttamente agli istituti sociali interessati (doc. 4) e le ripetibili riconosciute alla convenuta con la sentenza citata per complessivi fr. 1’500.-, nonchè l’importo di fr. 125.15 versato dalla convenuta il 25 ottobre 1994. All’udienza di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo l’estinzione del debito per avvenuto pagamento. 2. Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l’istanza ritenendo comprovata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dalla convenuta.