{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-142_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10652&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d8475de1fb8f6a740e11d9c6cb6ce6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.1996 16.1995.142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:23", "Checksum": "02835a0da9ab90b122f4201e4f4eb793", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.1996 16.1995.142\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOra, ded ucendo dall’importo riconosciuto all’istante con sentenza 5 luglio 1994 (fr. 4’112.60) l’ulteriore somma di fr. 304.70, corrispondente agli oneri sociali, e considerando l’avvenuta compensazione con il credito della convenuta a titolo di ripetibili di fr. 1’500.-, si deve concludere che la convenuta ha provato di aver effettivamente soluto il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi di mora riconosciuti a favore di quest’ultimo.\n7. In questa sede, il ricorrente non sostiene che controparte avrebbe omesso il versamento litigioso, ma incentra la sua censura sul fatto che comunque esso sarebbe avvenuto prima dell’emanazione della sentenza da parte della Seconda Camera civile. In tal modo il ricorso finisce per costituire abuso di diritto.\nL’abuso di diritto, rilevabile d’ufficio in ogni stadio della proce-dura (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 335), si realizza nel caso concreto nel fatto che l’istante persista nell’evocare il significato letterale dell’art. 81 cpv. 1 LEF, che effettivamente contempla nelle eccezioni proponibili dall’escusso quella del pagamento dopo l’emanazione del titolo esecutivo, nonostante abbia percepito l’importo litigioso prima ancora di dare avvio alla procedura esecutiva.\nInfatti, nella sentenza pretorile 25 aprile 1994, su questo punto confermata dalla seconda istanza, il riconoscimento all’istante dell’importo di fr. 2’711.80 a titolo di tredicesima mensilità era subordinato al fatto - incerto- che il pagamento non fosse nel frattempo intervenuto (cfr. considerando n.8).\n8. Tardiva, in quanto proposta per la prima volta in sede ricorsuale, è pure la censura secondo la quale non vi sarebbe la prova che il versamento litigioso, operato dalla convenuta mediante bonifico bancario del 30 dicembre 1993, si riferirebbe alla tredicesima.\nNe discende che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dall’insorgente, deve essere confermato.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 11 settembre 1995 ____________________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}