{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-142_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10652&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d8475de1fb8f6a740e11d9c6cb6ce6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.1996 16.1995.142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:23", "Checksum": "02835a0da9ab90b122f4201e4f4eb793", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.1996 16.1995.142\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 settembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 29 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 gennaio 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 13 gennaio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla sua ex datrice di lavoro, la ditta __________, al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2’182.75.\nQuale titolo esecutivo\nl’istante ha prodotto la sentenza 5 luglio 1994 della Seconda Camera civile del\nTribunale di appello con la quale la convenuta è stata condannata a versargli\nl’importo di fr. 4’112.60 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 1993 a saldo\ndelle sue pretese salariali, ossia:\n- come tredicesima mensilità pro rata temporis dal 1.1. al 30.9.1993\nfr. 2’711.80\n- come salario e tredicesima pro rata per il successivo mese di ottobre,\ndedotto quanto percepito dall’AD fr. 1’400.80\nL’importo posto in esecuzione, pari a fr. 2’182.745, corrisponde all’importo riconosciuto dalla seconda istanza (fr. 4’112.60), dedotti gli oneri sociali (fr. 304.70) che la convenuta si è impegnata a versare direttamente agli istituti sociali interessati (doc. 4) e le ripetibili riconosciute alla convenuta con la sentenza citata per complessivi fr. 1’500.-, nonchè l’importo di fr. 125.15 versato dalla convenuta il 25 ottobre 1994.\nAll’udienza di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo l’estinzione del debito per avvenuto pagamento.\n2. Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l’istanza ritenendo comprovata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dalla convenuta.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale ritenendo comprovata da parte della convenuta l’eccezione di estinzione del debito.\nCon osservazioni 12 ottobre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).\nQuesto esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata.\nNella concreta fattispecie, la sentenza 5 luglio 1994 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, prodotta\ndall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, costituisce un valido titolo esecutivo.\n6. Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF di fronte ad un titolo esecutivo l’opposizione deve essere rigettata a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza. L’eccezione di estinzione del debito non deve essere semplicemente resa verosimile, ma deve essere provata con documenti (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 143).\nLa conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta avrebbe fornito la prova di aver estinto il suo debito nei confronti dell’istante non può essere censurata poichè conforme alle risultanze istruttorie.\nInfatti, dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. 6 e 7 si evince che la ditta __________ ha versato all’istante l’importo di fr. 2’216.20 il 30 dicembre 1993 e fr. 125.15 in data 25 ottobre 1994, per un totale di fr. 2’341.35."}