8. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Camera non ravvisa nelle argomentazioni e nelle conclusioni del giudice elementi suscettibili di inverarne gli estremi del rimedio di cassazione invocato né per quanto attiene ad un’arbitraria valutazione delle prove acquisite agli atti né - tantomeno - per quanto attiene ad un’arbitraria applicazione di norme di diritto materiale o formale. Il ricorso deve pertanto essere respinto. 9. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 settembre 1995