Anche su questo punto il giudizio pretorile, ancorché severo nei confronti della convenuta ponendo a carico di quest’ultima l’obbligo di quantificare anche gli spostamenti avvenuti sul luogo del pedinamento (prova peraltro non impossibile in quanto sarebbe bastata una lettura del contachilometri del veicolo utilizzato), non può essere considerato arbitrario. Di fronte alla chiara contestazione di cui al punto 5 dell’istanza “le spese fatturate non sono giustificate e appaiono manifestamente eccessive e mai pattuite”, incombeva alla mandataria l’onere di provare la fondatezza delle stesse. 8.