Controversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se anche le ore non propriamente impiegate nella sorveglianza, ossia quelle utilizzate per i vari spostamenti (in totale 30.5 ore), debbano essere remunerate secondo la tariffa oraria, tesi quest’ultima sostenuta dalla convenuta e non condivisa dal pretore. A mente di questa Camera la conclusione del primo giudice secondo la quale soggette a remunerazione oraria sono solo le ore effettivamente utilizzate dai due agenti della convenuta per la sorveglianza del marito dell’istante, è invero opinabile, ma non arbitraria.