3, 119 Ia 117 consid. a). 6. In caso di controversia sul quantum della mercede, spetta al mandatario l’onere della prova circa gli elementi di calcolo della stessa e la loro accettazione da parte del mandante o quantomeno la loro adeguatezza (Fellmann, Commentario bernese, 1992, n. 439 ad art. 394 CO). A tal fine la convenuta ha prodotto il contratto di investigazione sottoscritto dalle parti (doc. 1) che al suo punto 2 prevede una remunerazione oraria di fr. 60.- per ogni agente impegnato nel pedinamento - nella fattispecie due persone - e il pagamento a carico della mandante di fr. 1.- per ogni chilometro percorso.