La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver svolto il mandato in modo corretto e conformemente alle direttive della mandante. Per quanto attiene alle sue prestazioni professionali, ossia agli onorari e alle spese vive, osserva che le stesse sono state calcolate sulla base dei criteri contenuti nel contratto sottoscritto dalle parti e che sono sufficientemente documentate . 3. Con il querelato giudizio il primo ha giudice ha concluso alla corretta esecuzione da parte della convenuta del mandato di investigazione affidatole, quindi all’obbligo di remunerazione a carico dell’istante, rispettivamente alla reiezione della sua azione per indebito arricchimento.