2’459.90 oltre accessori nonchè il pagamento di fr. 2’000.- a titolo di indebito arricchimento, domanda quest’ultima respinta dal primo giudice che ha dichiarato inesistente limitatamente a fr. 2’325.80 oltre accessori il debito dell’istante nei confronti della convenuta, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con sentenza 23 febbraio 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in accoglimento dell’istanza 7 dicembre 1992 inoltrata dalla __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano notificatole per il recupero di fr.